DOMANDA
In caso di erogazione di un prestito, da restituire entro l’esercizio, a un socio di una S.r.l. composta da due soci, quali adempimenti devono essere effettuati, oltre alla redazione del verbale di assemblea dei soci? Il verbale dev’essere registrato all’Agenzia delle Entrate? Quali imposte vanno versate?
RISPOSTA
Nel caso descritto si applica la disciplina del mutuo, con l’imposta di registro del 3%, ex articolo 9 della parte I della Tariffa allegata al Dpr 131/1986. Tali criteri di tassazione si applicano se il contratto è stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata o non autenticata, e il documento contiene le dichiarazioni e le sottoscrizioni di entrambe le parti. Se il prestito è concesso da un soggetto passivo Iva, come si verifica nel caso in esame, essendo erogato da una società, l’operazione è esente da Iva, ex articolo 10, comma 1, n. 1, del Dpr 633/1972. La registrazione è obbligatoria solo in caso d’uso, in base all’articolo 5, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986) e l’imposta è dovuta in misura fissa, ex articolo 40 del Dpr 131/1986. Viceversa, il contratto di concessione di finanziamento formato mediante corrispondenza non dev’essere sottoposto a registrazione al momento della conclusione, ma solamente nell’ipotesi in cui si realizza il caso d’uso, e tale circostanza dà luogo all’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 3%, come previsto dal citato articolo 9, Tariffa, parte I, del Dpr 131/1986.