REGIME FISCALE FORFETTARIO AGEVOLATO

(C.D. DE MINIMIS) 15% DI TASSAZIONE

Nella legge di stabilità del 2015 viene introdotto il regime forfetario agevolato oltre al regime dei minimi esistente ed in essere fino al 31/12/2014 ed esclusivamente anche per quelli che lo avvieranno entro fine anno (si suggerisce di non attendere l’ultimo minuto per avviare un’attività con il moribondo regime dei minimi), un altro regime agevolato con tassazione del reddito in modo forfetario al 15% ed in alcuni casi al 5% per i primi tre anni, che entrerà in vigore dal 01 gennaio 2015, tale regime forfetario agevolato cosa importantissima e innovativa rispetto ai precedenti regimi agevolativi forfetari prevede la possibilità di non pagare i contributi previdenziali sul minimale, ma in base all’utile conseguito, un nuovo regime che amplia le possibilità ancora aperte sino al 31 dicembre 2014 di intraprendere nuove attività, si è in attesa di circolari dell’Agenzia delle Entrate che tratteranno l’argomento in maniera ancora più nel dettaglio, intanto potete scaricare l’art. 19 della Legge di stabilità del 2015 *NON DEFINITIVO* che tratta quanto riassunto e commentato in tale pagina.

Le condizioni per poter accedere al regime fiscale forfetario agevolato (c.d. de minimis) sono:

  • essere persone fisiche esercitanti attività di impresa, arte o professione che nell’anno precedente, quindi nel 2014, abbiano rispettato i seguenti parametri,
  • che avranno conseguito ricavi o compensi ragguagliati ad anno non superiori a determinate soglie differenziate in base ai codici ATECO attribuiti in fase di apertura attività o in fase di successive modifiche, nel caso di più codici ATECO esercitati si prenderà in considerazione il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate, (su questo parametro si attendono ulteriori delucidazioni dall’Agenzia delle Entrate).

Aver sostenuto un massimo di 5.000 euro di spese per:

  • lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
  • per lavoratori dipendenti,
  • per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,  
  • e per assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003,
  • comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del TUIR,
  • e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del TUIR.

A differenza dei minimi con tale nuovo regime forfetario agevolato viene aumentata la possibilità di rimanere in tale regime di vantaggio e consente di non fuoriuscirne a differenza del regime agevolato dei nuovi minimi, anche se i minimi consentivano e consentono l’utilizzo dei voucher / buoni lavoro, e si incentiva il lavoro.

  • Il costo totale dei beni ammortizzabili al lordo degli ammortamenti non superi i 20.000 euro, questo limite a differenza dei minimi, non avendo il parametro dei tre anni precedenti viene inasprito in quanto rientrano nel calcolo dei 20.000 euro anche i beni acquistati da quattro o più anni,  
  • i beni in locazione finanziaria rilevano in base al costo sostenuto dal concedente;
  • i beni in locazione, noleggio e comodato rilevano per il valore di mercato al momento del carico in uso
  • i beni usati promiscuamente rilevano anch’essi come per il regime dei minimi forfetariamente al 50%
  • a differenza dei minimi nel nuovo regime forfetario non rilevano nel calcolo dei 20.000 euro i beni immobili acquisiti con ogni modalità ed utilizzati per l’esercizio di impresa arte o professione esercitata,
  • non rilevano nel calcolo del limite del supero dei limite i beni ammortizzabili inferiori a 516,46 Euro, ed anche questo aiuta la permanenza in tale regime,
  • proprio nell’ottica di ridefinizione dei regimi contabili parametrando i valori numerici all’anno precedente al 2015 quindi al periodo d’imposta 2014, non vengono presi in considerazione i maggiori ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’adeguamento agli studi di settore per chi precedentemente ne era soggetto ed ora può accedere al nuovo regime fiscale forfetario agevolato (c.d. de minimis) di tassazione del reddito.

Non possono accedere al nuovo regime contabile dei minimi i soggetti che applicano regimi speciali IVA, o altri regimi forfetari di determinazione del reddito:

  • i soggetti non residenti ad eccezione di quelli aderenti al territorio dell’§Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e che assicuri lo scambio di informazioni purché producano nel territorio Italiano almeno il 75% della totalità del proprio reddito
  • i soggetti che in via prevalente o esclusiva effettuano cessione totali o parziali di immobili nuovi o aree edificabili o commercio di mezzi di trasporto nuovi,
  • chi partecipa in società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del T,U.I.R. o in società a responsabilità limitata

Ai fini dell’applicazione dell’IVA i contribuenti che possono accedere al regime fiscale forfetario agevolato (c.d. de minimis)

  1. a) non esercitano la rivalsa IVA nelle operazioni nazionali;
  2. b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l’articolo 41 comma 2-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  3. c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l’articolo 38, comma 5, lettera c), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  4. d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7- ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
  5. e) applicano alle importazioni, alle esportazioni ed alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c) e secondo comma del medesimo decreto.

L’aliquota di tassazione sarà del 15%, e verrà ridotta ad un terzo quindi al 5% come per i minimi per il primo periodo d’imposta e per i successivi due nel caso vengano rispettati i seguenti parametri, (in pratica se si hanno anche tali requisiti chiesti per l’accesso al regime dei minimi):

  • che non si sia esercitata nei tre anni precedenti all’avvio della nuova attività nessuna attività di impresa arte o professione anche in forma associata o familiare,
  • che la nuova attività non costituisca continuazione di precedente attività svolta in forma autonoma o di rapporto di dipendenza, escluso il caso di pratica professionale obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni,
  • e , novità rispetto ai minimi, qualora venga proseguita un’attività svolta da altro soggetto, quindi essendo un regime naturale che si applicherà a tutti i soggetti anche esistenti che entreranno nei parametri di cui si tratta si applica anche in caso di acquisto d’azienda, i ricavi o compensi non superino i limiti di cui in precedenza in base ai codici ATECO attributi per l’attività effettivamente svolta, di cui si attende pubblicazione dettagliata da parte dell’Agenzia delle Entrate,

Come per i minimi anche chi aderirà al regime fiscale forfetario agevolato (c.d. de minimis) non sarà soggetto a subire le ritenute d’acconto rilasciandone dichiarazione all’atto di emissione della fattura, i contribuenti che applicano il regime fiscale forfetario agevolato (c.d. de minimis) sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, anche se per produrre una dichiarazione dei redditi occorre poi totalizzare tutti i documenti prodotti e ricevuti e quindi se ne suggerisce comunque la tenuta della contabilità che chiaramente sarà compresa nel compenso con lo Studio determinata e sarà comprensiva delle consulenze offerte.

Attualmente non è chiaro se il regime di cassa si applicherà per i professionisti. I contribuenti che applicano il regime fiscale forfetario agevolato (c.d. de minimis) possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, è valida per almeno un triennio.

Il regime cessa l’anno successivo qualora venga meno almeno una delle condizioni per l’accesso. Anche chi aderirà al regime fiscale forfetario agevolato (c.d. de minimis) sarà escluso dall’applicazione degli studi di settore, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con un provvedimento indicherà comunque quali informazioni saranno tenuti a dare i soggetti che avranno aderito al regime fiscale forfetario agevolato (c.d. de minimis) quindi non se ne sarà soggetti ai fini dell’eventuale calcolo dell’adeguamento ma ai fini della comunicazione di ulteriori dati o notizie, si.

Le sanzioni verranno aumentate del 10% qualora il maggior reddito accertato superi il 10% del reddito dichiarato.

Come già anticipato una innovativa e importantissima novità rispetto al regime dei minimi e che non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall’artico1o 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui ai commi 1 e 4.

La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente nel regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano i requisiti.

Quindi si verserà non sul minimale ma sul reddito determinato per il periodo d’imposta, una agevolazione in più per pensare con maggior interesse e convinzione ad avviare nuove attività, che non sarà gravata da costi fissi in partenza, ma solo sul reddito prodotto, importante soprattutto nei primissimi anni di attività, una norma che farà solamente che bene in questo periodo di crisi economica che dura ormai da troppo tempo, uno stimolo a produrre senza eccessivi costi fissi.

Per godere di tale agevolazione si dovrà inviare telematicamente all’INPS apposita comunicazione telematica, mentre chi è già in attività dovrà presentarla entro il 28 febbraio di ogni anno.

Entro sessanta giorni dall’Entrata in vigore della presente Legge, quindi entro il 02 marzo 2015 l’INPS e l’Agenzia delle Entrate promulgheranno le modalità operative ed i termini per usufruire della contribuzione agevolata.

Sono abrogati salvo quanto previsto dal comma 37

  • Il regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della Legge 388 del 23 dicembre 2000.

I soggetti che nel 2014 si avvalgono del regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive salvo opzione per le imposte indirette e dirette nei modi ordinari sono soggetti al regime fiscale forfetario agevolato (c.d. de minimis) qualora in possesso dei requisiti della legge e possono continuare ad avvalersi del vecchio regime adottato per i soli periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio agevolato.

  • Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità’ c.d. regime dei nuovi minimi, l’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • Il regime cd. dei minimi, articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I soggetti che nel 2014 si sono avvalsi del regime c.d. dei nuovi minimi possono continuare ad avvalersene sino al raggiungimento del quinquennio e sino al raggiungimento del trentacinquesimo anno di età.

Essendo ancora il regime dei minimi non abrogato per tutto il 2014 si suggerisce inoltre ai giovani, soprattutto nei venti anni di età di non attendere oltre ad aprire una propria posizione IVA e camerale al fine di potervi accedere per goderne sino al trentacinquesimo anno di età, salva la facoltà di poter optare in seguito per l’ora naturale regime fiscale forfetario agevolato (c.d. de minimis).

Si è in attesa di ulteriori chiarimenti in merito ai limiti di ricavi e compensi da non superare in base alla tipologia di attività iniziata o da proseguire, infatti tali limiti e tale regime è applicabile anche a chi già avendo una propria attività in essere rispetti i limiti per potervi accedere, ed alle aliquote di forfetizzazione del reddito.

In questo periodo di crisi generale è il caso di fare due conti, una volta pubblicato il Ddl definitivo, per poterne eventualmente beneficiare o aprire entro il 2014 un’attività con il regime dei minimi e così prepararsi a quando la ripresa economica si riaffaccerà essendo pronti e ben felici di superare i limiti di permanenza in tale regime e affacciarsi alla tassazione ordinaria.